Sez. 2, Sentenza n. 5757 del 30/10/1981 (Rv. 416456 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MERA CONTESTAZIONE DEL FATTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO AZIONATO DALLA CONTROPARTE - PRINCIPIO DELL'ONERE PROBATORIO A CARICO DI COLUI CHE PROPONE LA CONTESTAZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MERA CONTESTAZIONE DEL FATTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO AZIONATO DALLA CONTROPARTE - PRINCIPIO DELL'ONERE PROBATORIO A CARICO DI COLUI CHE PROPONE LA CONTESTAZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., non è tenuto ad assolvere alcun Onere probatorio il convenuto che si limiti alla semplice contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, senza proporre eccezioni in senso tecnico, attraverso la deduzione di fatti giuridici estintivi o impeditivi idonei a contrastare l'avversa pretesa, incombendo, in tal caso, all'attore di dimostrare l'esistenza del diritto da lui fatto valere. (V 372/80, mass n 403755; (V 1088/79, mass n 397288).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)