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Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 24/01/2024 (Rv. 670018-02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data delle trasfusioni infette - Esclusione - Momento di manifestazione dei sintomi - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670018-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)