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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 140 del 1994

Decisione
decisa il 1994-03-25, depositata il 1994-04-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:140
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20697

  • Riscossione delle imposte
  • Riscossione delle imposte dirette
  • Imposte riscuotibili mediante versamento diretto
  • Ritardo nel pagamento
  • Sanzioni
  • Applicazione di soprattassa del quaranta per cento
  • Lamentata disparità di trattamento in relazione all'ipotesi di imposte riscuotibili mediante iscrizione a ruolo, nella quale l'applicazione della pena pecuniaria è esclusa se è provato dal contribuente che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità economica
  • Natura derogatoria della norma assunta a 'tertium comparationis'
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Corte, nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda può bensì formare oggetto, ma non anche invece essere utilizzata come 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza. A tale riguardo, l'art. 97, quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 - il quale per il mancato pagamento di imposta diretta riscuotibile mediante iscrizione a ruolo, esclude l'applicazione della pena pecuniaria se viene provato che l'inadempienza è stata determinata da impossibilità economica - assume carattere innegabilmente derogatorio rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficoltà economiche del debitore ai fini della (non) imputabilità dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie: non può quindi assumersi, in relazione a tale norma, la disparità di trattamento del debitore di imposta riscuotibile mediante versamento diretto, al quale invece, è comminata, ex art. 92, stesso d.P.R. n. 602 del 1973, la soprattassa del quaranta per cento per il ritardo nel pagamento della stessa, pur nella medesima ipotesi di morosità dovuta a impossibilità economica. Del resto, eventuali soluzioni alla problematica evidenziata dal giudice 'a quo' non possono che essere rinvenute in sede di revisione legislativa, peraltro già avviata nel senso di un diverso bilanciamento tra 'an' e 'quantum' della misura in esame, con l'art. 6, comma terzo, d.l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (ma non applicabile alla fattispecie). (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto). - Sui rapporti fra norma generale e norma derogatoria di fronte al principio di eguaglianza, v., 'ex plurimis', S. nn. 2/1982, 17/1990, 427/1990 e 194/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da Messina Salvatore contro l'Ufficio II.DD. di Mestre, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata; ORDINANZA
punto 1
Ritenuto che, in un giudizio promosso da un contribuente avverso l'irrogazione di soprattassa su I.R.Pe.F. non tempestivamente versata a causa di (dedotte) gravi difficoltà finanziarie in cui versava la sua azienda (il cui principale cliente, il Governo libico, aveva bloccato in quel periodo tutti i pagamenti nei riguardi dei fornitori italiani), la Commissione tributaria di 2 grado di Venezia (adita in sede di impugnazione avverso la decisione di primo grado reiettiva del ricorso) ha sollevato, con ordinanza del 28 gennaio 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), nella parte in cui sanziona con l'applicazione della soprattassa del 40% il ritardo nel pagamento dell'imposta, da effettuarsi mediante versamento diretto, anche nell'ipotesi in cui questo sia (come nella specie) determinato da (ad avviso del giudice a quo, acclarata) impossibilità economica del contribuente per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che, ad avviso della Commissione rimettente, nella situazione considerata si avrebbe, infatti, un trattamento ingiustificatamente discriminato rispetto a quello riservato al contribuente nella parallela (e sostanzialmente non diversa) ipotesi di mancato pagamento di imposta da riscuotere mediante iscrizione a ruolo; con riguardo alla quale ultima, ai sensi dell'art. 97, quinto comma, dello stesso d.P.R. n. 602, non si fa luogo, invece, alla applicazione della pena pecuniaria (prevista nel precedente co. 1) "se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica"; che, l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;
punto 2
Considerato che, rispetto al generale principio di irrilevanza delle difficoltà economiche del debitore ai fini della (non) imputabilità dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la riferita disposizione dell'art. 97, quinto comma, del d.P.R. 602/1973 ha carattere innegabilmente derogatorio; che ciò di per sé comporta la manifesta inammissibilità della odierna questione, stante che nel rapporto tra norma generale e norma derogatoria, la seconda può bensì formare oggetto ma non anche invece essere utilizzata come tertium comparationis nel giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. nn. 2/1982; 17, 427/1990; 194/1991, ex plurimis); che i rilievi di merito del giudice a quo non possono quindi trovare altro interlocutore che il legislatore il quale peraltro si è già mosso nella direzione di un diverso bilanciamento tra an e quantum della misura in esame con l'art. 6, comma 3, d.-l. 4 febbraio 1994 n. 90, in corso di conversione (non applicabile alla fattispecie);

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 97, quinto comma, dello stesso decreto, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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