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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 203 del 2015

Decisione
decisa il 2015-09-23, depositata il 2015-10-15
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:203
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 38566

  • Bilancio e contabilità pubblica
  • Disposizioni statali in materia di IMU
  • Ricorsi delle Province di Trento e Bolzano
  • Sottoscrizione dell'accordo con il Governo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014
  • Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita
  • Estinzione del processo.
Leggi la massima
È estinto il processo relativo alla questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del d.l. 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 5 del 2014, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, le rinunce ai ricorsi, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, accettate dalla parti resistenti determinano, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 75 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 79 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 80 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 81 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 82 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 83 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 103 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 104 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 9 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 10 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 10-bis d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 17 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 18 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 19 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 2, comma 106, legge 23 dicembre 2009, n. 191
  • art. 2, comma 108, legge 23 dicembre 2009, n. 191

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi notificati il 26 marzo-7 aprile 2014 ed il 31 marzo 2014, rispettivamente depositati in cancelleria il 3 ed il 7 aprile 2014 ed iscritti al n. 28 e al n. 29 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.
punto 1
Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 28 e n. 29 del 2014, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5; che, in particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed all'art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nonché in riferimento ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione; che la Provincia autonoma di Trento ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché in riferimento al principio di ragionevolezza; che con riguardo ad entrambi i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alla norma impugnata sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate; che successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno rinunciato all'impugnazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 133 del 2013; che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto la medesima disposizione, censurata in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti; che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte delle Province autonome ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri; che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015 F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze