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Sez. L, Sentenza n. 3794 del 04/07/1979 (Rv. 400238 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - NUOVO ACQUIRENTE DEL FONDO - ULTERIORE PROROGA - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400238-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - NUOVO ACQUIRENTE DEL FONDO - ULTERIORE PROROGA - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico non puo usufruire di ulteriore proroga del contratto di affitto nel caso di vendita del fondo, ove l'acquirente, a norma dell'art 8 DL 24 febbraio 1948 n 114 (ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950 n 144 e modificato dall'art 3 legge 28 marzo 1957 n 244), abbia richiesto il rilascio del fondo dopo avere fatto decorrere un'annata agraria dalla disdetta o dalla richiesta di rilascio.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/02/1948 num. 114 art. 8, Legge 22/03/1950 num. 144, Legge 28/03/1957 num. 244 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)