Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24112 del 25/11/2015 (Rv. 637712 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Reclamo avverso la sentenza di estensione di fallimento al socio accomandante - Litisconsorzio necessario - Curatore e creditori istanti - Sussistenza - Socio accomandatario già fallito - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di reclamo alla sentenza che ha esteso il fallimento al socio accomandante, litisconsorti necessari sono soltanto il curatore ed i creditori istanti e non anche il socio accomandatario, già dichiarato fallito, il quale può far valere unicamente la sua eventuale estraneità alla compagine sociale, ferma restando, peraltro, la facoltà dello stesso di spiegare intervento volontario, a norma dell'art. 105 c.p.c., nel giudizio concernente la dichiarazione di fallimento per estensione all'altro socio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)