Sez. 3, Sentenza n. 4371 del 16/02/1983 Ud. (dep. 12/05/1983) Rv. 158967 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE.*
In materia edilizia devono costantemente essere rispettate, in ordine all'edificato, tutte le previsioni contenute nell'atto di concessione, anche riguardo alla destinazione d'uso. Ne deriva che la modifica non precaria della destinazione d'uso prevista dalla concessione, da chiunque eseguita, concreta il reato previsto dalla lettera a), art. 17 legge 28 gennaio 1977, n. 10, pur senza che siano eseguite opere edilizie, mentre, nel caso in cui dette opere fossero eseguite, si realizza il più grave reato di cui alla lettera b) dell'art. 17 legge n. 10 del 1977; in entrambi i casi, invero, si determina quella trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che la legge intende tutelare. (fattispecie in tema di uso a laboratorio di falegnameria di una cantina costituente accessorio di civile abitazione). (V mass n 154683).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)