Sez. 3, Ordinanza n. 3732 del 19/02/2026 (Rv. 677814-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA | Procedimento di accertamento della responsabilità sanitaria - Utilizzo di perizia collegiale disposta nel procedimento penale - Violazione dell’art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Esclusione - Condizioni.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Nel giudizio di accertamento della responsabilità sanitaria, non viola il disposto dell'art. 15 della l. n. 24 del 2017 l'utilizzo di una perizia medica espletata, nell'ambito di un procedimento penale, da un collegio di esperti muniti di specifiche competenze, ritualmente prodotta nel processo civile e sottoposta al contraddittorio tra le parti.
Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)