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Sez. 2, Sentenza n. 5064 del 29/04/1993 (Rv. 482157 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere | Edificio diviso in più piani - Spese di rifacimento del tetto - Ripartizione fra i condomini - Criteri.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482157-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere

Le spese di rifacimento del tetto di un edificio diviso in più piani sono sostenute dai condomini, ai sensi degli artt. 1117 e 1123 cod. civ., in proporzione al valore del piano o della porzione di piano appartenente a ciascuno in via esclusiva, salvo diversa convenzione, senza che sia applicabile il principio dell'art. 1101 in materia di comunione (in base al quale le spese debbono gravare su tutti i partecipanti in eguale misura, ove non risulti una diversa entità delle quote), trovando spiegazione la detta deroga nella funzione strumentale delle parti comuni dell'edificio in condominio rispetto alle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini, delle quali esse sono a servizio, consentendone la esistenza e l'uso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)