Sez. 1, Sentenza n. 9374 del 04/09/1999 (Rv. 529642 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME | Rigetto dell'istanza di concordato fallimentare per avvenuta emissione del decreto di trasferimento dei beni subastati - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME
Nell'ipotesi in cui il G.D. rigetti la proposta di concordato fallimentare, fondando la decisione non sull'esito negativo della delibazione circa la sua convenienza, bensì sulla constatazione che l'emesso decreto di trasferimento dei beni fallimentari subastati impedisce l'ammissione al concordato stesso, è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per la cassazione del provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare abbia confermato (in sede di reclamo ex art. 26 legge fall.) tale rigetto. Tale interesse risiede, infatti, nell'impugnazione del decreto di trasferimento, poiché, se questo viene caducato, è sempre riproponibile la proposta di concordato; se, invece, il decreto di trasferimento resta confermato, ne deriva l'inevitabile effetto preclusivo per il concordato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 125, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)