Sez. 3 - , Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018 (Rv. 650424 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Presupposti - Identità della causa - Nozione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
La litispendenza internazionale presuppone, sul piano oggettivo, l'identità di cause, la quale deve essere esclusa tra la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito proposta dinanzi al giudice straniero, e quella di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal medesimo fatto illecito, proposta dinanzi al giudice italiano.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)