Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 07/05/2014 (Rv. 630999 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Transazioni commerciali internazionali - Inadempimento - Sentenza di condanna al pagamento di interessi moratori - Omessa determinazione della misura e della natura - Violazione del principio di effettività del diritto comunitario - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
In tema di transazioni commerciali tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora, che indichi la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che ai sensi dell'art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, "ratione temporis" vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE del 2001 num. 44 art. 49, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)