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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 251 del 1997

Decisione
decisa il 1997-07-18, depositata il 1997-07-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:251
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23403

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Senato della repubblica
  • Delibera di insindacabilità, ex art. 68, comma primo, Cost., delle dichiarazioni per cui il senatore erminio boso è stato chiamato a rispondere in processo penale per diffamazione
  • Conflitto di attribuzione fra poteri dello stato proposto in relazione a tale delibera, con ordinanza del giudice (tribunale penale di roma
  • Sez. G.I.P.) innanzi al quale il processo è pendente
  • Fase di delibazione
  • Ammissibilità
  • Fissazione del termine per la notificazione del ricorso.
Leggi la massima
Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale penale di Roma - Sez. Giudice per le indagini preliminari, nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 7 maggio 1997, con la quale si è statuito che le dichiarazioni per le quali il Sig. Erminio Boso, all'epoca senatore, è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., devono ritenersi coperte dall'immunità parlamentare, va dichiarato ammissibile in fase di delibazione. Infatti, rilevato che, in considerazione della tipicità delle forme dei provvedimenti del giudice, non può ritenersi ostativo che il conflitto sia stato nel caso promosso con ordinanza, va riconosciuto che sia il G.I.P., -in base al principio più volte affermato dalla Corte, per cui i singoli organi giurisdizionali svolgono le loro funzioni in posizione di piena indipendenza - sia il Senato - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, comma primo, Cost.- sono entrambi legittimati ad essere parti. Mentre, per quanto concerne i presupposti oggettivi, anche questi senza dubbio sussistono, essendo la Corte chiamata a valutare la legittimità della dichiarazione di insindacabilità adottata dal Senato, sotto i profili della correttezza del procedimento e della esattezza dei presupposti. - Sulla legittimazione del singolo organo giurisdizionale ad essere parte -sia sotto il profilo attivo che sotto quello passivo- nel conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, v. O. n. 339/1996. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

  • deliberazione del Senato della Repubblica 7 maggio 1997

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito della nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997 con la quale il Presidente del Senato della Repubblica ha comunicato che l'assemblea, nella seduta del 7 maggio 1997, ha deliberato che quanto affermato dal sen. Erminio Boso nei confronti del sig. Giampiero Cioffredi è opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione; conflitto promosso con atto depositato il 17 maggio 1997 ed iscritto al n. 73 del registro ammissibilità conflitti; Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, con ordinanza del 16 maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, con riferimento alla delibera con cui il Senato ha qualificato, il 7 maggio 1997, come opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, una dichiarazione attribuita al sen. Erminio Boso, secondo quanto comunicato dal Presidente del Senato con nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997; che il Boso è imputato del reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver offeso la reputazione di Giampiero Cioffredi con la dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa AGI il 15 gennaio 1996, che il Senato, con la deliberazione menzionata, ha ricondotto all'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione; che il ricorrente ritiene illegittima tale delibera, perché non può configurarsi come opinione espressa nell'esercizio delle funzioni il comportamento di colui che, pur assumendo di non sapere chi sia una determinata persona, la investa di epiteti lesivi della sua reputazione;
punto 2
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto; che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, deve ritenersi idonea per la proposizione del conflitto, in considerazione del principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (da ultimo, v. l'ordinanza n. 339/1996); che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, giusta il costante insegnamento di questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati - sia sotto il profilo attivo sia sotto quello passivo - ad essere parte nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato; che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri componenti nell'esercizio delle funzioni; che sussiste l'elemento oggettivo del conflitto, essendo la Corte chiamata a valutare la legittimità della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato sotto il profilo della correttezza del procedimento e dell'esistenza dei presupposti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, ricorrente; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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