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Sez. 2, Sentenza n. 739 del 27/01/1983 (Rv. 425483 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PROPOSTA IN PRIMO GRADO - DOMANDA NUOVA DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO IN APPELLO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISOLUZIONE PER COLPA DELL'ATTORE PROPOSTA DAL CONVENUTO IN APPELLO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'ATTORE - PROPONIBILITÀ - NATURA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1983-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425483-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PROPOSTA IN PRIMO GRADO - DOMANDA NUOVA DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO IN APPELLO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISOLUZIONE PER COLPA DELL'ATTORE PROPOSTA DAL CONVENUTO IN APPELLO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'ATTORE - PROPONIBILITÀ - NATURA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE.*

Se è vero che, proposta in primo grado domanda di risoluzione del contratto, costituisce domanda nuova improponibile in appello la domanda di accertamento della nullità del contratto, questa, tuttavia, deve ritenersi consentita nel caso che il convenuto abbia a sua volta proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per colpa dell'attore, poiché in tale ipotesi la domanda di accertamento della nullità si pone in contrapposizione della domanda riconvenzionale avversaria ed assume la funzione propria della eccezione riconvenzionale, essendo diretta a paralizzare e neutralizzare gli effetti giuridici del fatto costitutivo del diritto affermato dall'attore in riconvenzione, presupponente la validità del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)