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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 70 del 1972

Decisione
decisa il 1972-04-13, depositata il 1972-04-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:70
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 6078

  • Lavoro
  • Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo (erga omnes)
  • Addetti all'industria edilizia ed affini
  • D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, art. 1, e D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, art. 1
  • Obbligatorietà erga omnes di norme di contratti collettivi
  • Illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini e dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia per la provincia di Napoli già decisa con sent. n. 156 del 1971.

Norme impugnate

  • legge 14 luglio 1959, n. 741
  • art. 1 d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865
  • art. 1 d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032

Parametri

Massima n. 6079

  • Lavoro
  • Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo (erga omnes)
  • Dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 7, secondo comma
  • Decreti del presidente della repubblica aventi forza di legge ed emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge
  • Illegittimità costituzionale conseguenziale nella parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della costituzione.
Leggi la massima
La Corte costituzionale, con sentenze n. 156 del 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione. Conforme: 13 aprile 1972, n. 71.

Norme impugnate

  • art. 1 d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865
  • art. 7 legge 14 luglio 1959, n. 741
  • art. 1 d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032
  • art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, e dell'art. 1 del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria ediliza per la provincia di Napoli, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1971 dal tribunale di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ancora Carmine ed altri e Vittorioso Giovanni, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971. Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 7 aprile 1971, il tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei decreti presidenziali citati in epigrafe, perché stabiliscono dei minimi salariali non corrispondenti ai criteri enunciati nell'art. 36 della Costituzione; che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 156 del 1971, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge, emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini e dell'art. 1 del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia per la provincia di Napoli, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Napoli e già decisa con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze