Sez. 4, Sentenza n. 3242 del 09/02/1996 Ud. (dep. 28/03/1996) Rv. 204183 - 01
Circolazione stradale - In genere | Di veicoli che si muovono sulla strada o sostano o si fermano durante il percorso - Atto di circolazione - Sussistenza - Motivo che spinge alla circolazione - Irrilevanza - Circolazione momentanea o duratura, isolata o ripetuta - Irrilevanza - Veicolo con motore in efficienza - Necessità - Esclusione.
Circolazione stradale - In genere
L'atto di circolazione, presupposto dal d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 per l'applicazione delle relative norme, sussiste quando i veicoli si muovono sulla strada ovvero sostino o si fermino durante il percorso, senza che abbia rilevanza il motivo che spinge alla circolazione né se questa sia momentanea o abbia carattere duraturo ovvero costituisca fatto isolato o ripetuto. Le norme che disciplinano la circolazione stradale, poi, non hanno come presupposto necessario che si tratti di veicolo con motore in efficienza, potendosi avere circolazione anche quando il conducente proceda sul piano viabile con motore spento o divenuto inefficiente per avaria.
Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)