Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini1, in particolare l'articolo 15, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione,
A norma dell'articolo 15 della direttiva 92/119/CEE, è opportuno prevedere misure specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
Le caratteristiche epidemiologiche della febbre catarrale degli ovini sono paragonabili a quelle della peste equina.
Il Consiglio ha adottato la direttiva 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina2.
Ai fini della lotta contro la febbre catarrale degli ovini, occorre pertanto fare riferimento in linea di massima alle misure previste dalla direttiva 92/35/CEE per la lotta contro la peste equina apportando le opportune modifiche in funzione della prassi di allevamento delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini.
Occorre fissare norme applicabili ai movimenti degli animali delle specie ricettive, nonché del loro sperma, ovuli ed embrioni, in provenienza dalle zone sottoposte a restrizioni in seguito all'insorgenza della malattia.
Le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario3, sono applicabili qualora si manifesti la febbre catarrale degli ovini.
Occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini.
Art. 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «azienda»: impresa agricola o di altro tipo nella quale sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini;
b) «specie ricettiva»: qualsiasi specie di ruminante;
c) «animali»: gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali si potranno fissare disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
d) «proprietario o detentore»: persone fisiche o giuridiche che hanno la proprietà degli animali o sono incaricate di allevarli dietro compenso finanziario o meno;
e) «vettore»: l'insetto della specie «culicoides imicola» o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini da identificare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico veterinario;
f) «sospetto»: manifestazione di un qualsiasi sintomo della febbre catarrale degli ovini in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità;
g) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza in una zona determinata della febbre catarrale degli ovini basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici;
h) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato tale competenza;
i) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente.
j) «vaccini vivi attenuati»: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.
Art. 3
Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini siano obbligatoriamente e immediatamente notificati all'autorità competente.
Art. 4
1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda situata in una regione non soggetta a restrizioni ai sensi della presente direttiva si trovino uno o più animali sospetti di aver contratto la febbre catarrale degli ovini, il veterinario ufficiale applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali intesi a confermare o ad escludere la presenza della malattia.
2. Appena il sospetto è stato notificato, il veterinario ufficiale:
a) dispone che l'azienda sia sottoposta a vigilanza ufficiale;
b) fa procedere:
i) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
ii) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
iii) ad un'indagine epidemiologica a norma dell'articolo 7;
c) visita regolarmente la (le) azienda(e) e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito o all'autopsia degli animali sospetti o morti e conferma la malattia se necessario attraverso esami di laboratorio;
d) provvede affinché:
i) qualsiasi movimento di animali in provenienza dalla(e) azienda(e) o a destinazione della(e) stessa(e) venga proibito;
ii) gli animali siano confinati nelle ore di attività dei vettori, qualora reputi disponibili i mezzi necessari all'applicazione di tale misura;
iii) si proceda regolarmente a trattamenti con insetticidi autorizzati sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione (in particolar modo, nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi). La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
iv) i cadaveri degli animali morti nell'azienda siano distrutti, eliminati, incinerati o sotterrati ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE4.
3. In attesa dell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione adotta tutte le misure conservative per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii).
4. L'autorità competente può applicare le misure di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.
5. Oltre alle disposizioni del paragrafo 2, possono essere fissate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per le riserve naturali in cui gli animali sono allo stato brado.
6. Le misure di cui al presente articolo sono revocate dal veterinario ufficiale soltanto quando il sospetto di febbre catarrale degli ovini sia escluso dall'autorità competente.
Art. 5
1. L’autorità competente di uno Stato membro può decidere di autorizzare l’impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:
a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dall’autorità competente;
b) la Commissione sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.
2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente delimiti:
a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;
b) una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio dell’Unione profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.
Art. 6
1.
Quando la presenza di febbre catarrale degli ovini è ufficialmente confermata il veterinario ufficiale:
a) fa procedere, informandone la Commissione, agli abbattimenti ritenuti necessari per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
b) fa distruggere, eliminare, incinerare o sotterrare i cadaveri di questi animali, ai sensi della direttiva 90/667/CEE;
c) estende le misure di cui all'articolo 4 alle aziende che si trovino nel raggio di 20 km (compreso nella zona di protezione definita all'articolo 8) intorno alla(e) azienda(e) infetta(e);
d) applica le disposizioni adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l’attuazione di un eventuale programma di vaccinazione o di altre misure alternative;
e) dispone che sia effettuata un'indagine epidemiologica a norma dell'articolo 7.
Tuttavia, in deroga alla lettera c), disposizioni applicabili ai movimenti degli animali nella zona possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
2. La zona di cui al paragrafo 1, lettera c), può essere estesa o limitata dall'autorità competente in funzione di circostanze epidemiologiche, geografiche, ecologiche o meteorologiche. Essa ne informa la Commissione.
3. Nel caso in cui la zona di cui al paragrafo 1, lettera c), sia situata nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di delimitare la zona di cui sopra. Se necessario, la zona è delimitata secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Art. 7
1. L'indagine epidemiologica verte sugli aspetti seguenti:
a) la durata del periodo in cui può essere stata presente nell'azienda la febbre catarrale degli ovini;
b) l'origine probabile della febbre catarrale degli ovini nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli animali possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;
c) la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;
d) i movimenti di animali in provenienza o a destinazione delle aziende in questione o l'eventuale uscita dei cadaveri di animali da dette aziende.
2.
Per coordinare pienamente tutte le misure necessarie all'eradicazione della febbre catarrale degli ovini con la massima tempestività e per condurre l'indagine epidemiologica, viene istituita una cellula di crisi.
Le norme generali riguardanti le cellule di crisi a livello nazionale e a livello comunitario sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Art. 8
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a complemento delle misure di cui all'articolo 6, l'autorità competente delimiti una zona di protezione e una zona di sorveglianza. La delimitazione delle zone deve tener conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale degli ovini nonché delle strutture di controllo.
2.
a) La zona di protezione è costituita da una parte del territorio comunitario avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta.
b) La zona di sorveglianza è costituita da una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati.
c) Nel caso in cui le zone siano situate nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di delimitare le zone di cui alle lettere a) e b).
d) Tuttavia, se necessario, la zona di protezione e la zona di sorveglianza sono delimitate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
3. A richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può essere adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, una decisione intesa a modificare la delimitazione delle zone definite al summenzionato paragrafo 2, in funzione:
a) della loro situazione geografica e dei fattori ecologici;
b) delle condizioni meteorologiche;
c) della presenza e della distribuzione del vettore;
d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati a norma dell'articolo 7;
e) dei risultati degli esami di laboratorio;
f) dell'applicazione delle misure di lotta e in particolare della disinfestazione.
Art. 9
1. Gli Stati membri provvedono affinché nella zona di protezione siano applicate le misure seguenti:
a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella zona e che detengono animali;
b) attuazione da parte dell'autorità competente di un programma di sorveglianza epidemiologica basato sul controllo di gruppi di bovini (o in loro assenza di altre specie di ruminanti) di riferimento e delle popolazioni di vettori; questo programma può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
c) divieto di uscita degli animali dalla zona. Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, deroghe a tale divieto possono essere decise in particolare per gli animali situati in una parte della zona in cui sia stata comprovata l'assenza di circolazione virale o l'assenza di vettori.
2. A complemento delle misure di cui al paragrafo 1, la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale degli ovini e la loro identificazione nella zona di protezione possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o su iniziativa dello Stato membro informandone la Commissione.
Art. 10
Gli Stati membri provvedono affinché nella zona di sorveglianza:
1) si applichino le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
2) sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini che impieghi vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza.
Art. 11
Le misure adottate a norma degli articoli 6, 8, 9 e 10 sono modificate o abrogate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Art. 12
In deroga agli articoli 9 e 10 le disposizioni applicabili ai movimenti di animali all'interno di e in provenienza dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
All'atto dell'adozione della decisione di cui al primo comma, le norme applicabili agli scambi sono fissate secondo la stessa procedura.
Art. 13
Qualora in una determinata regione l'epizoozia di febbre catarrale degli ovini presenti carattere di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere adottate dagli Stati membri interessati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Art. 14
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti tutte le misure necessarie perché tutte le persone stabilite nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore e adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.
Art. 15
1.
Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designano un laboratorio nazionale e mettono i dati relativi a tale laboratorio e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
2. Le funzioni dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono elencate nell’allegato I.
3. I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’articolo 16.
Art. 16
Il laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è indicato nell'allegato II. Fatte salve le disposizioni previste nella decisione 90/424/CEE, in particolare l'articolo 28, le funzioni di questo laboratorio sono definite nell'allegato II, parte B.
Art. 17
Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità competenti, a controlli sul posto. A tale scopo possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di aziende, se le autorità competenti controllino il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.
Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.
Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Art. 18
1.
Ogni Stato membro redige un piano di intervento in cui viene precisato il modo in cui detto Stato applica le misure previste dalla presente direttiva.
Tale piano deve consentire l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.
2.
I criteri da seguire per la stesura dei piani di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato III.
I piani stabiliti in base a tali criteri sono presentati alla Commissione entro tre mesi dalla messa in applicazione della presente direttiva.
La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e suggerisce allo Stato membro interessato qualsiasi modifica necessaria, in particolare per garantire che siano compatibili con quelli degli altri Stati membri.
La Commissione approva i piani, eventualmente modificati, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
I piani possono essere successivamente modificati o completati, secondo la stessa procedura, per tener conto degli sviluppi della situazione.
Art. 19
La presente direttiva può, se necessario, essere modificata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Gli allegati sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Le eventuali modalità di applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Art. 20
1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE5.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 21
Secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione può adottare, per un periodo di due anni, le misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla presente direttiva.