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Sez. 3, Ordinanza n. 21617 del 24/06/2026 (Rv. 678760-02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE | Atto di costituzione di fondo patrimoniale - Intento perseguito dai disponenti - Adempimento di doveri morali o giuridici ex art. 143 c.c. - Finalità assistenziale - Mutamento della natura gratuita dell’atto - Insussistenza. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678760-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la qualificazione dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito, se posto in essere da entrambi i coniugi, non muta in ragione delle finalità, pur meritevoli di tutela, perseguite dai disponenti, atteso che la gratuità deriva dall'assenza di un corrispettivo dinnanzi ad un sacrificio patrimoniale derivante dal vincolo di destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei bisogni familiari; ne consegue che la finalità assistenziale dell'atto, ancorché riconducibile all'adempimento dei doveri morali o giuridici ex art. 143 c.c., o ai doveri di solidarietà familiare, in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., non alterando la causa del negozio, non è idonea a mutarne la natura in atto a titolo oneroso.

Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)