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Sez. 1, Sentenza n. 10599 del 08/05/2009 (Rv. 608025 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Espropriazione forzata su beni del fallito iniziata prima del fallimento - Dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Sussistenza - Aggiudicazione dei beni a terzi - Danni da custodia - Responsabilità della massa - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608025-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione e, se non sia stato nominato un custode diverso dal debitore, anche la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente in capo al curatore, ex artt. 42 legge fall. e 559 cod. proc. civ. Ne consegue che, in caso di danni subiti da un immobile acquistato all'incanto in sede di esecuzione individuale e rimasto privo di custodia tra l'aggiudicazione e la consegna, della relativa obbligazione risarcitoria risponde la massa, dovendosi pertanto ammettere il relativo credito, ove insinuato al passivo, tra quelli prededucibili ex art. 111 n. 1 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 88, Legge Falliment. art. 105, Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)