Sez. L, Sentenza n. 9646 del 16/06/2003 (Rv. 564323 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale - Nullità ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE
L'ordine di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, disposto ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata, con la conseguenza che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., perché si discosta dal modello processuale (in quanto emesso al di fuori dalle ipotesi consentite) e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio), essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)