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Sez. 2, Sentenza n. 12707 del 30/08/2002 (Rv. 557206 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Contratto di mutuo - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557206-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE

All'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo, che costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., relativa ai debiti che debbono soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1816, Cod. Civ. art. 1819

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)