diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 445 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-18, depositata il 1989-07-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:445
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13815

  • Trasporto
  • Trasporti ferroviari
  • Disposizioni urgenti in materia
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
- D.L. 25 MARZO 1989, N. 109, ARTT. 2, PRIMO COMMA, LETT. B., 4, PRIMO COMMA. - STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 3, TERZO COMMA, 16, PRIMO COMMA, 89, 100, 107. Manifesta inammissibilità per mancata conversione nei termini del decreto legge denunziato. - v. O. n. 344/1989.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 100 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 89 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 16, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni urgenti im materia di trasporti ferroviari), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 28 aprile 1989, depositato in cancelleria l'8 maggio 1989 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 28 aprile 1989 e depositato l'8 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari), per violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo comma, 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni); che si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989; che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari), sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, per violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo comma, 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze