Sez. U, Sentenza n. 2960 del 21/10/1971 (Rv. 354221 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE RIGUARDANTI DUE DISTINTE PRONUNCIE - PROPOSIZIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE DISTINTI ED AUTONOMI - NECESSITA - RICORSO PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE CONTRO UNA SENTENZA PRONUNCIATA A SEGUITO DI GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - ESTENSIONE ALLA SENTENZA DI MERITO IMPUGNATA PER REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE RIGUARDANTI DUE DISTINTE PRONUNCIE - PROPOSIZIONE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE DISTINTI ED AUTONOMI - NECESSITA - RICORSO PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE CONTRO UNA SENTENZA PRONUNCIATA A SEGUITO DI GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - ESTENSIONE ALLA SENTENZA DI MERITO IMPUGNATA PER REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
I motivi attinenti alla giurisdizione, riguardanti due diverse pronuncie, una sul merito, l'altra a seguito di un ricorso per revocazione contro la prima (nella specie, una prima pronuncia del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana con la quale era stato dichiarato inammissibile un ricorso per carenza di interesse attuale del ricorrente, in quanto la deliberazione impugnata, avente ad oggetto l'adeguamento della tariffa massima dei granulati di pomice per l'edilizia, per il suo carattere di generalita ed astrattezza, non era atta a produrre alcuna immediata lesione nella sfera soggettiva, ed una seconda pronuncia, con la quale era stata dichiarata egualmente inammissibile il ricorso per revocazione contro la prima, non sussistendo le ipotesi configurate dal ricorrente di errore di fatto e di scoperta di documenti decisivi), debbono essere fatti valere formalmente con distinti ed autonomi mezzi di impugnazione (anche se e possibile la loro riunione e se il termine per ricorrere contro la prima pronuncia, ed il relativo procedimento, rimangono sospesi sino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione). Pertanto, il ricorso proposto specificamente contro la decisione emessa in Sede di revocazione, e presentato mediante le formalita ed il rispetto dei termini sanciti per siffatta pronuncia, non puo estendersi senz'altro, nella sua autonomia concettuale e processuale, alla prima sentenza di merito, data l'impossibilita, oltre tutto, di controllare l'attuazione degli adempimenti processuali necessari nei confronti di questa pronuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)