Sez. 1, Sentenza n. 410 del 25/09/2003 Ud. (dep. 09/01/2004) Rv. 226618 - 01
SPORT | Reati commessi in occasione di manifestazioni sportive - Sospensione condizionale della pena concessa all'autore - Automatica insussistenza della sua pericolosità ai fini dell'adozione dei provvedimenti del questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 - Esclusione.
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La prognosi favorevole che il giudice del reato commesso in occasione di manifestazioni sportive compie con la concessione della sospensione condizionale della pena al suo autore non esclude la pericolosità di quest'ultimo secondo il parametro fissato nell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in quanto il giudizio di cui all'art. 163 cod. pen., pur involgendo, ai sensi dell'art. 133 stesso codice, l'intera personalità del soggetto, è limitato alla sola verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati, mentre la pericolosità per l'ordine pubblico nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può estrinsecarsi anche in atteggiamenti che incitano o inducono alla violenza, ma che non configurano ipotesi di reato.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)