Sez. 1, Sentenza n. 2117 del 24/11/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157863 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - MOTIVI - DEDUZIONE - CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE - EFFETTI - IRRILEVANZA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSE AL RICORSO - MOTIVI - DEDUZIONE - CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE - EFFETTI - IRRILEVANZA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
È carente d'interesse, e come tale inammissibile, il motivo di ricorso con il quale si faccia valere la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata quando dell'accertata contraddittorietà non possono conseguire modifiche della sentenza con effetto favorevole per il ricorrente. (nella specie al fatto commesso era stata riconosciuta l'ipotesi lieve, ma non era stata concessa una ulteriore diminuzione di pena, rispetto a quella irrogata, per la ritenuta gravità del reato: detenzione e porto abusivo di coltello a serramanico della lunghezza totale di cm. 17 in luogo carcerario. Il giudice di merito comminò una pena mite e la Corte, pur riconoscendo la contraddittorietà della motivazione ha affermato che avrebbe potuto escludersi, su appello del P.m., l'attenuante e non certo ottenersi una ulteriore diminuzione di pena, essendogli già stata concessa la pena nel minimo: l. 130.000 ammenda).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)