Sez. 5 - , Sentenza n. 30357 del 23/11/2018 (Rv. 651825 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto irrogazione delle sanzioni emesso dopo l'annullamento giudiziale dell'atto prodromico - Illegittimità originaria - Conseguenze - Rapporto di pregiudizialità tra cause - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, non sussiste rapporto di pregiudizialità dipendenza tra il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento e quello concernente l'atto di irrogazione della sanzione emesso dopo l'annullamento dell'atto impositivo presupposto, in quanto in detta ipotesi il provvedimento sanzionatorio è affetto da illegittimità originaria, in virtù della immediata efficacia delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)