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Sez. 5 - , Sentenza n. 17806 del 19/07/2017 (Rv. 645014 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Spese per incrementi patrimoniali - Acquisto di bene in comunione legale - Imputazione del maggior reddito accertato al solo coniuge contraente che ha sostenuto l'esborso - Coordinamento tra la disciplina tributaria e quella civilistica.
Stato
decisa il 2017-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645014-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione a spesa per incrementi patrimoniali, l'esborso per l'acquisto di un bene in comunione legale può legittimamente essere considerato dall'Amministrazione finanziaria come sostenuto esclusivamente dal "partner" che abbia da solo stipulato il contratto e pagato il prezzo, salva la prova contraria da parte del contribuente, atteso che dal regime della comunione legale non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza comune delle somme utilizzate per i nuovi acquisti.

Riferimenti normativi: DM min. EFI 10/09/1992, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 4 com. 1 lett. A)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)