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Sez. U, Sentenza n. 7385 del 19/07/1990 (Rv. 468298 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE - TELEVISIONE - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.L. 6 DICEMBRE 1984 N. 807, CONVERTITO IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985 N. 10 - EMITTENZE PRIVATE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - DISTURBO ALLE RETI GESTITE DALLA RAI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468298-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE - TELEVISIONE - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.L. 6 DICEMBRE 1984 N. 807, CONVERTITO IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985 N. 10 - EMITTENZE PRIVATE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - DISTURBO ALLE RETI GESTITE DALLA RAI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In tema di trasmissioni televisive, anche nella disciplina introdotta dal d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985 n. 10, deve riconoscersi all'amministrazione il potere pubblicistico di controllare le emittenze private via etere in ambito locale (ancorché siano legittimamente esercitate senza il conseguimento di autorizzazione), a tutela del servizio di interesse generale svolto dall'ente concessionario di quelle trasmissioni (art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103). Pertanto, con riguardo a provvedimenti amministrativi rivolti a regolamentare le frequenze e vietare quelle che arrechino disturbi sulle reti gestite dalla RAI, deve escludersi che il titolare di una di dette stazioni televisive private possa insorgere davanti al giudice ordinario, ancorché al limitato fine dell'adozione di misure cautelari ed urgenti, atteso che le sue posizioni rispetto a quei provvedimenti, hanno natura non di diritti soggettivi, ma di interessi legittimi, e, come tali, sono tutelabili dinanzi al giudice amministrativo. (V 864/90, mass n 465192; (Conf 6766/88, mass n 461028).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 183 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 45 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/1984 num. 807 CORTE COST., Legge 04/02/1985 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)