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Sez. 6, Sentenza n. 16520 del 14/03/2006 Ud. (dep. 15/05/2006) Rv. 233818 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Modifica dell'art. 606 lett. d) ed e) ex L. n. 46 del 2006 - Disciplina transitoria dell' art. 10 comma quinto per la presentazione di motivi nuovi - Applicabilità in presenza di motivi principali con i quali si deduca la violazione di legge - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233818-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e) cod. proc. pen., ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10 comma quinto della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006- per consentire la proposizione di motivi nuovi, non trova applicazione quando i motivi originari di ricorso riguardino la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)