Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 153 del 1975
Massime (1)
Massima n. 7902
- Stampa
- Reati commessi a mezzo della stampa
- Obbligatorietà del rito direttissimo
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287
- Mancata presenza dei difensori alle operazioni per l'estrazione dei giudici popolari
- Violazione del diritto di difesa
- Insussistenza
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
L'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) - a norma del quale la cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene in taluni casi alla Corte d'assise e si procede sempre con il rito direttissimo - non viola il diritto di difesa, per la non assicurata presenza dei difensori delle parti, che ne consegue, alle operazioni di estrazione dei giudici popolari, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non necessario, e conservando pieno vigore anche nel giudizio direttissimo le norme relative all'incompatibilità, all'astensione ed alla ricusazione dei giudici, le quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli imputati e della loro difesa. Non è perciò fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 21, in relazione all'art. 25, quarto comma, legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, sotto i profili suddetti, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Cfr.: sentt. n. 56 del 1961, n. 146 del 1969, n. 109 del 1970, n. 172 del 1972.
Norme impugnate
- art. 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47
- art. 25, comma 4, legge 10 aprile 1951, n. 287
Parametri
- art. 24 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1973 dalla Corte d'assise di Milano nel procedimento penale a carico di Vesce Emilio Salvatore, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Nel corso del procedimento penale a carico di Emilio Salvatore Vesce la Corte di assise di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Dopo aver considerato che ai sensi della norma denunciata la cognizione di alcuni reati commessi a mezzo stampa spetta alla Corte d'assise con obbligo di procedere con rito direttissimo, il giudice a quo sottolinea che l'obbligatorietà di detto rito non consente ai difensori delle parti di assistere all'estrazione dei giudici popolari, perché implicitamente esclude che essi siano avvisati almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per questa operazione.
La Corte di assise ritiene invece che simile facoltà costituisce parte del generale diritto di difesa e che la sua esclusione provoca una lesione della norma costituzionale che tale diritto garantisce e che viene specificata nell'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sull'ordinamento dei giudizi di assise.
:
punto 1
La Corte di assise di Milano denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (statuente l'obbligatorietà del rito direttissimo per la cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise. L'inapplicabilità ai difensori degli imputati di tali reati della norma del citato articolo 25, quarto comma, disponente che essi devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'estrazione dei giudici popolari, affinché, volendo, possano assistere alle operazioni e la conseguente preclusione ai medesimi dell'esercizio di questa facoltà, violerebbero l'art. 24 della Costituzione.
punto 2
La questione proposta investe implicitamente e necessariamente quella della legittimità costituzionale dell'applicazione del rito direttissimo alla cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa.
In varie sentenze (n. 56 del 1961; 146 del 1969; 109 del 1970; 172 del 1972, sentenze confermate da due ordinanze di manifesta infondatezza), la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità in ordine alle norme che stabiliscono e regolano tale applicazione, ravvisando la ratio di esse nella esigenza dell'immediato intervento del giudice e della rapida definizione dei relativi giudizi, assicurando ai denunziati e ai querelati pieno contraddittorio ed ampia possibilità di difesa.
Non si vede comunque come possa ritenersi violato l'articolo 24 della Costituzione per mancata presenza dei difensori alle operazioni predette, conseguenza ineluttabile dell'applicazione del rito direttissimo, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non necessario, conservando pieno vigore le norme relative all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione dei giudici, le quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli imputati e della loro difesa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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