Sez. 1, Sentenza n. 6037 del 24/11/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203562 - 01
Atti processuali - Disposizioni generali - Dichiarazioni e richieste - Di detenuti o internati | Efficacia immediata - Limitazione alle sole dichiarazioni di per sè produttive di effetti giuridici - Esemplificazione - Nomina di difensore - Esclusione.
Atti processuali - Disposizioni generali - Dichiarazioni e richieste - Di detenuti o internati
Le dichiarazioni ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 123, comma primo, cod. proc. pen. (per le quali è prevista espressamente la doverosa comunicazione immediata all'autorità giudiziaria, ma non l'efficacia immediata), possono ritenersi dotate di efficacia immediata - indipendentemente, quindi, dalla effettiva conoscenza che ne abbia l'autorità giudiziaria - solo quando siano di per sè produttive di effetti giuridici, come nel caso di impugnazioni, ricusazioni, richieste di procedimenti speciali, querele, rimanendo invece escluso il caso della nomina del difensore, la quale, costituendo solo il presupposto per eventuali iniziative processuali, diviene operativa solo nel momento in cui perviene a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)