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Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 15/05/1972 (Rv. 358088 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO- AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - ESCLUSIONE DI CREDITI O GARANZIE - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT 24 E 25 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358088-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO- AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - ESCLUSIONE DI CREDITI O GARANZIE - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT 24 E 25 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimita costituzionale dell'art 95 della legge fallimentare, in quanto consente al giudice delegato di non ammettere, in Sede di verifica, i crediti o le garanzie che li assistono, sollevata in relazione agli artt 24 e 25 della Costituzione, non potendo essere contestata al giudice delegato per la procedura fallimentare la qualita di giudice naturale e non risultando menomato il diritto di difesa, stante la possibilita offerta dall'art 98 di proporre opposizione con le garanzie di difesa del giudizio ordinario e la possibilita di esperire tutti i gravami consentiti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)