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Sez. 1, Sentenza n. 2436 del 30/01/2009 (Rv. 606471 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Domanda alla corte di appello - Accoglimento - Eccezione di decadenza dal termine per l'opposizione previsto dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Omessa pronuncia con rigetto di un'eccezione di prescrizione mai proposta - Conseguenze - Implicito rigetto dell'eccezione di decadenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606471-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

La sentenza della corte di appello che, decidendo sulla domanda di indennità per l'occupazione legittima, la accolga, senza pronunciarsi sull'eccezione di decadenza dal termine per l'opposizione previsto dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, applicabile "ratione temporis", ma rigettando un'eccezione di prescrizione mai proposta, non implica l'implicito rigetto della predetta eccezione di decadenza, non sussistendo la necessaria incompatibilità logica tra il relativo favorevole apprezzamento e la costruzione logico-giuridica che ha determinato l'accoglimento della domanda d'indennizzo da occupazione legittima, previo esplicito rigetto della delibata eccezione di prescrizione, potendo l'adottata pronuncia essere anche correlata alla mancata determinazione in sede amministrativa della pretesa indennità da occupazione legittima e, dunque, ad un presupposto diverso dall'opposizione prevista dall'art. 20 cit., la cui ricorrenza, invece, condiziona l'applicabilità del predetto termine decadenziale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)