Sez. 3, Sentenza n. 5531 del 20/06/1997 (Rv. 505326 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Proponibilità dell'azione - Danneggiato minorenne - Giudizio instaurato successivamente al raggiungimento della maggiore età - Richiesta di risarcimento formulata da un legale in nome e per conto dei genitori durante la minore età del danneggiato - Idoneità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, prevista dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, deve ritenersi soddisfatta dalla previa richiesta di risarcimento all'assicuratore formulata da un legale in nome e per conto dei genitori di un danneggiato minorenne, non rilevando che il giudizio sia stato instaurato successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, cui non incombe alcun onere di reiterare la richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)