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Sez. L, Sentenza n. 146 del 09/01/1992 (Rv. 475244 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - In genere | Maggiorazione ex art. 6, primo comma, L. n. 140 del 1985 - Superstiti del pensionato ex combattente o equiparato titolari di pensioni di riversibilità - Spettanza.
Stato
decisa il 1992-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475244-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - In genere

La disposizione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 aprile 1985 n. 140 che, a domanda degli interessati, attribuisce ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n.336 (e successive modificazioni e integrazioni) una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, nella misura di lire 30.000 mensili ripartibili per il 50 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1985 e per il residuo importo a decorrere dall'1 gennaio 1987, trova applicazione anche in materia di pensione di reversibilità spettante ai superstiti del pensionato ex combattente o equiparato (nel caso di specie deceduto alcuni mesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985), essendo il beneficio esteso a tutti i titolari di pensione e quindi anche agli eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità; l'espressione "soggetti interessati" di cui al secondo comma del cit. art. 6 deve ritenersi infatti riferita non ai soli appartenenti alle categorie previste nel primo comma dell'art. 1 della legge n. 336 del 1970 ma a tutti gli eredi aventi diritto alla pensione di riversibilità, per i quali il diritto in questione scaturisce non da un rapporto successorio ma dalla particolare situazione di titolari della pensione stessa, legittimati come tali a far valere gli effetti che la sopravvenuta normativa riferisce al pensionato, ma che si proiettano sul trattamento di reversibilità, rendendo irrilevante che il decesso del dante causa sia avvenuto prima o dopo dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1988 num. 544 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)