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Che approva il Regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiaggie dei laghi pubblici e delle relative pertinenze

Testo in vigore al

Capo II. Disposizioni riguardanti le concessioni di spiaggie e di aree lacuali

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 5 Usi cui per massima debbono essere riservate le aree e le spiaggie lacuali

1. In generale, salvo a disporne per opere di maggiore interesse pubblico, le aree e le spiaggie dei laghi debbono essere riservate alle industrie lacuali della navigazione e della pesca, osservate per questa le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti che la riguardano.

Art. 6 Forme delle concessioni e autorita' competenti ad accordarle

1. Le occupazioni temporanee di aree o spiaggia lacuali sono autorizzate sotto forma di concessione o di licenze.

2. Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa le lire mille e la durata non eccede i sei anni, sono di competenza dei Prefetti.

3. Quando il canone e la durata sono maggiori, la facolta' di decretare la concessione e' riservata al Ministero delle Finanze.

4. Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno e sono di competenza dei Prefetti.

Art. 7 Autorita' cui debbono essere rivolte le domande e indicazioni da comprendersi in queste

1. Le domande per occupazioni di aree o spiaggie lacuali debbono essere presentate al Prefetto, corredato da un tipo della localita' nel quale sia distinta la superficie che si chiede, o debbono indicare l'uso pel quale la concessione stessa viene domandata.

Art. 8 Canone per le concessioni

1. Per tutte le concessioni viene imposto al concessionario un canone il cui ammontare e' determinato di volta in volta, tenuto conto dell'uso pel quale e' domandata la concessione, del valore dell'area richiesta, della importanza della concessione e della entita' delle servitu' o limitazioni che possono derivarne all'uso pubblico.

2. Per le licenze, e per le concessioni di competenza del Prefetto, il canone viene dal Prefetto stesso determinato, sentito al riguardo le proposte dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Intendenza di Finanza.

3. Per le concessioni da autorizzare mediante decreto ministeriale, il canone viene determinato dal Ministero delle finanze sul parere che sara' dato dal Prefetto, dopo sentito l'Ufficio del Genio civile o la Intendenza di finanza.

4. In massima il canone da imporsi alle concessioni predette non sara' inferiore a centesimi cinque annui per ogni metro quadrato di terreno concesso, qualora si tratti di concessioni a scopo di coltura agraria o d'uso voluttuario, o a centesimi due annui per metro quadrato, qualora l'area concessa debba utilizzarsi per lo esercizio d'industrie lacuali.

5. Nel primo caso il canone complessivo annuo sara' aumentato di un decimo so la concessione dovra' durare fra i sei ed i quindici anni, o di un quinto so dovra' durare oltre i quindici anni.

6. Quando la domanda abbia lo scopo di costruire opere destinate ad uso pubblico o di pubblica utilita', sempreche' il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione, vien imposto un canone minimo per semplice riconoscimento della proprieta' demaniale.

Art. 9 Cauzioni per le concessioni

1. Per le concessioni siano esse di competenza del Prefetto o del Ministero, il concessionario deve prestare una cauzione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi della concessione.

2. L'ammontare della cauzione non puo' essere inferiore ad una annualita' del canone per le concessioni la cui durata non eccede i sei anni, e a due per le altre.

3. L'Autorita' che determina l'ammontare del canone, determina anche, e colle norme stesse, l'ammontare della cauzione.

Art. 10 Concorrenza di piu' domande

1. Quando la stessa area fosse domandata da due o piu' persona o l'uso cui s'intendesse destinarla fosse identico, o, se diverso, non costituisse un titolo di preferenza, anche riguardo ai bisogni e agli interessi locali, la concessione si fara' a mezzo di pubblici incanti in via di aumento al canone stabilito dall'Amministrazione.

Art. 11 Domande per variazioni d'uso delle concessioni

1. Le domande per variazioni di uso delle aree concesse sono considerate come domande nuove, se riguardano anche la rinnovazione della cessione; in caso diverso spetta ai Prefetto o al Ministero delle finanze, a seconda dei casi di esaminare se e sotto quali condizioni la variazione possa essere autorizzata, od anche di disporre il procedimento prescritto per le domande nuove, quando la variazione sia di molta importanza.

Art. 12 Spese di visita e di istruttoria

1. Le spese di visita e di rilievi locali che l'ufficio del Genio Civile trovasse necessarie per dar parere sulla domanda di concessione, sono a carico del richiedente.

2. Sono pure a di lui carico le spese occorrenti per la pubblicazione delle domande di concessione, di che agli articoli 18 e 29 del presente regolamento, e per le copie delle licenze e degli atti di concessione di cui agli articoli 25 e 33.

3. A tal fine il Prefetto ordina al richiedente di depositare nella Tesoreria della Provincia una congrua somma.

4. Le parcelle delle competenze dovute agli ufficiali del Genio Civile debbono essere liquidate dal Ministero dei LL. PP.

Art. 13 Concessioni di aree comprese in zone soggette a servitu' militari

1. La concessione di aree comprese in zone soggette a servitu' militari non puo' farai se non dopo ottenuto l'assenso della competente autorita' militare, e le condizioni che l'autorita' stessa credesse di prescrivere debbono essere introdotte nell'atto disciplinare.

Sezione II. Delle concessioni

Art. 14 Domanda pei le concessioni

1. Per le concessioni duraturo piu' di un anno, la domanda da presentarsi al Prefetto deve essere corredata da un piano o tipo della localita' nella scala non minore di uno a mille, insieme ai disegni particolari delle opere progettate nella scala non minore di uno a cinquecento.

2. Il tipo o i disegni debbono essere fatti o armati da un ingegnere od architetto, se riguardano la costruzione di opero stabili.

Art. 15 Durata delle concessioni

1. Le concessioni non possono avere una durata maggioro di trenta anni.

Art. 16 Istruttoria delle domande di concessioni

1. Ricevuta la domanda di cui nel precedente articolo 14, il Prefetto la trasmette all'ufficio del Genio Civile per averno il parere e le proposte in coerenza al disposto degli articoli 4 e 29 del presente regolamento.

2. Quando l'ufficio del Genio Civile proponga che l'area chiesta in concessione passi ai beni patrimoniali dello Stato, il Prefetto provvede a norma del precitato articolo 4 e ne informa il richiedente: in caso diverso trasmette la domanda colle proposte del Genio Civile all'Intendenza di finanze per averne il parere nei riguardi doganali e daziari, sull'ammontare del canone e della cauzione.

Art. 17 Decisione preliminare per la pubblicazione delle domande

1. Avuto il parere dei summentovati uffici, ove non ostino alla concessione motivi d'interesse pubblico e gli atti e documenti prodotti siano regolari, il Prefetto provvedo alla pubblicazione della domanda colle norme di cui nel secessivo articolo 18, e cio' tanto per le concessioni di sua competenza, come per quelle di competenza del Ministero, salvo per queste ultime il definitivo giudizio del Ministero stesso ad istruttoria compiuta.

2. Ostando invece alla concessione motivi di pubblico interesse, il Prefetto, se questa e' di sua competenza, respingo con suo decreto la domanda: se non e' di sua competenza, trasmette la domanda coi relativi atti e documenti al Ministero dei doveri pubblici, il quale la passa a quello delle finanze accompagnata dal voto del Consiglio superiore sulle insorte questioni.

3. Il Ministero delle Finanze o respinge la domanda o la ammette alla pubblicazione, sia conservandone gli atti quali si trovano, sia ordinando che vengano prima regolarizzati.

Art. 18 Pubblicazione delle domande

1. Il Prefetto provvede alla pubblicazione delle domande mediante decreto che dove rimanere affisso per un periodo non minore di 15 giorni all'albo Pretorio del Comune nel quale trovasi l'area chiesta in concessione e contemporaneamente inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

2. La domanda coi documenti allogativi dal richiedente deve rimanere depositata nell'Ufficio comunale, onde possa essere da' chiunque esaminata, e cio' per un ugual periodo di giorni decorrenti sia dalla data di inserzione del decreto nel foglio degli annunzi legali, come da quella del 1° giorno di affissione del decreto stesso all'albo pretorio, data che dovra' essere accertata dal Sindaco nello stesso giorno in cui l'affissione viene fatta.

Art. 19 Decreto di pubblicazione

1. Il decreto di pubblicazione deve contenere una succinta esposizione della domanda e del progetto delle opere che il richiedente intende di costruire, deve indicare l'ufficio comunale presso il quale la domanda e i documenti relativi trovansi depositati, e dichiarare infine che trascorso il termine di cui nel precedente articolo non saranno ricevuti reclami contro la concessione.

Art. 20 Firma del disciplinare o foglio della concessione da parte del concessionario

1. Spirato il termino di cui nel precedente articolo senza che siano state presentate opposizioni, il Prefetto, se trattasi di concessione di sua competenza, in base al precedente articolo 6, invita il richiedente a firmare l'atto disciplinare della concessione. Il decreto viene emesso dopo che il concessionario abbia comprovato di avere fatto nella Cassa del competente ufficio del registro il deposito dell'ammontare della cauzione d'una annualita' anticipata di canone, della tassa di registro e di concessione governativa e d'una congrua somma per le tasse e spese.

Art. 21 Esame e risoluzione delle opposizioni

1. Qualora entro il termine stabilito siano state presentate opposizioni alla concessione, vien su di esse richiesto il parere dell'ufficio del Genio Civile e quello dell'Intendente di finanza.

2. Quando si tratti di concessioni di sua competenza, il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, se le opposizioni sono ritenute valide e tali da non potersi per esso far luogo alla concessione, respinge con motivato decreto la domanda, diversamente ordina che siano introdotte nel disciplinare le modificazioni che ritenesse necessarie, per potere poi emettere, previe le formalita' di cui nel precedente articolo, il decreto di concessione motivato anche in riguardo alle fatte opposizioni.

3. Quando si tratti di concessioni di competenza Ministeriale, il Prefetto, trascorso il termino per le opposizioni, se non ne furono presentate, invia col proprio parere, gli atti tutti al Ministero delle finanze. Se furono presentate opposizioni, il Prefetto invia gli atti, col proprio parere, esteso anche alle opposizioni, al Ministero dei LL. PP., il quale, sentito il proprio Consiglio Superiore nei riguardi tecnici, trasmette gli atti stessi col voto del Consiglio e coi suoi apprezzamenti al Ministero delle finanze.

4. Quando non vi siano opposizioni, il Prefetto, prima di spedire gli atti, invita il richiedente ad eseguire il deposito della cauzione d'una annualita' di canone, delle tasse di registro e di concessione governativa e d'una somma per le tasse e spese, ed a firmare il disciplinare, facendo riserva per le definitive determinazioni ministeriali.

Art. 22 Parere del Consiglio di Stato

1. Il Ministero delle finanze chiede sulle domande di concessione e sulle opposizioni il parere del Consiglio di Stato, e quindi per le concessioni che non possono essere accordate respinge con motivato decreto la domanda; par le altre emette il decreto di concessione, motivato anche in riguardo alle opposizioni, permettendo all'occorrenza l'invio del disciplinare al Prefetto perche' riformato, se e come verra' disposto, sia dal richiedente firmato.

2. Tanto sul decreto Ministeriale, come su quello Prefettizio di cui all'articolo 20, e' dovuta la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 25 della tariffa annessa alla legge 19 luglio 1880 numero 5536 allegato F, in analogia all'articolo 169. lett. N, della legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato F sulle opere pubbliche.1

Art. 23 Atti disciplinari

L'Atto disciplinare da stendersi su carta da bollo, od al quale sono uniti la pianta della localita' e i disegni delle opere autorizzate deve indicare:

1. il cognome, nome e domicilio del concessionario;

2. la localita', la estensione e i confini dell'area concessa;

3. l'uso pel quale l'area viene concessa;

4. il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzate;

5. il termine entro il quale il concessionario deve attuare la concessione o quello entro il quale deve aver compiuto le opere che vengono autorizzate od imposto;

6. la durata o la decorrenza della concessione;

7. l'ammontare dell'annuo canone da pagarsi dal concessionario, il modo e la scadenza dei pagamenti;

8. l'ammontare della cauzione;

9. le condizioni particolari cui la concessione viene sottoposta nei riguardi tecnici, amministrativi e militari;

10. le condizioni generali d'ogni concessione, giusta quanto e' prescritto dal successivo articolo 26.

12. La firma apposta dal concessionario all'atto disciplinare dov'essere autenticata dal Segretario della Prefettura che riceve gli atti in forma pubblica amministrativa, con le norme e procedure sancito dall'articolo 66 della legge 25 maggio 1879 numero 4900, sul notariato.

Art. 24 Registrazione dell'atto di concessione

1. L'atto disciplinare corredato dei disegni dove essere col relativo decreto registrato a spese del concessionario, entro venti giorni da quello in cui il concessionario ha l'ufficiale avviso della ottenuta concessione, con la contemporanea riscossione della tassa di autenticazione della firma del concessionario, a termini dell'articolo 106, della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1880 numero 5430.

Art. 25 Copie dell'atto disciplinare e del relativo decreto di concessione

1. Al concessionario vien rilasciata copia autentica del decreto di concessione e del disciplinare coi relativi disegni.

2. Una copia per uso amministrativo vien data dal Prefetto all'Intendente di Finanza per la esazione del canone, ed un'altra al Genio Civile per la sorveglianza.