Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 33 del 1956
Massime (2)
Massima n. 117
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Leggi anteriori alla costituzione
- Competenza esclusiva della corte.
Leggi la massima
La Corte è competente a giudicare della legittimità costituzionale delle norme sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art.174 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, relativo all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorità amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.
Parametri
Massima n. 118
- Sicurezza pubblica
- Libertà personale
- Restrizioni
- Ammonizione
- Art.174 del T.U. delle leggi di P.S.
- Questione di legittimità costituzionale già decisa
- Manifesta infondatezza per già dichiarata illegittimità della norma impugnata.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme denunciate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art.13 Cost. - dell'art.174 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, relativo all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorità amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). - V. Sent. n. 11/1956.
Norme impugnate
- art. 174 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, promosso con l'ordinanza 6 aprile 1956 del Tribunale di Sulmona nel procedimento a carico di Pagliaro Armando, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 138 Registro ordinanze 1956:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata del 7 aprile 1956 del Tribunale di Sulmona è stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 174 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 13 della Costituzione;
Che, l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 2 maggio 1956 ha chiesto, in via principale, dichiararsi non luogo a giudizio di legittimità costituzionale e, in via subordinata, che non sussiste incompatibilità fra le norme indicate;
punto 2
Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno 1956, è stata ritenuta - e qui deve essere confermatala competenza della Corte a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione;
Che con l'altra sentenza n. 11, del 19 giugno 1956, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui agli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s.;
Che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e quindi anche quella dell'art. 174 - hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 3
Visti gli articoli 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato e dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia della norma denunziata della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Sulmona. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1956. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
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