Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Testo in vigore al
Art. 14 Misura e versamento del contributo
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo e' stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed e' ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sara' ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale.34
2. La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo puo' essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6.
3. Finche' non sara' stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo e' versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 1997, N. 164.6
5. Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti.
6. L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di eta'.
Art. 15 Tenuta dei conti delle aziende
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alle aziende in apposito conto tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data di pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1 ottobre ed il saldo relativo all'anno precedente, con valuta 1 gennaio.
2. A tal fine, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo sia delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nel trimestre precedente, sia della corrispondente contribuzione.
3. Il conto di cui al primo comma del presente articolo e' chiuso al 31 dicembre di ciascun anno con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.
4. Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare le prescritte denuncie trimestrali sara' chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi piu'
recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Gli addebitamenti e gli accreditamenti al conto di cui al presente
articolo non costituiscono rapporti di conto corrente.
6. Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.
7. I contributi e gli interessi calcolati sulla base delle denuncie di cui al secondo comma, o degli elementi di cui al quarto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi annuali di contribuzione che debbono essere inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 19.
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164
Art. 17 Contribuzione nei periodi di sospensione dal servizio e di malattia
1. L'obbligo del versamento del contributo di cui al precedente articolo 14, da parte delle aziende e dell'iscritto, inizia dalla data di assunzione e permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia l'eta' dell'iscritto medesimo ed anche se questi abbia gia' conseguito la pensione a carico del Fondo.
2. Lo stesso obbligo permane nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui in misura ridotta la corresponsione della retribuzione nonche' nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia da parte della azienda.
3. L'iscritto che sia stato assente dal servizio senza retribuzione puo' essere ammesso a corrispondere i contributi, maggiorati degli interessi al 6 per cento, relativi al periodo di assenza, per una durata non superiore ai due anni. Detti contributi sono calcolati sull'intera retribuzione spettante all'iscritto alla data di inizio dell'assenza.
4. La relativa domanda deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dalla data di ripresa del servizio ed i contributi debbono essere versati entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo all'iscritto.
5. La mancata osservanza di uno dei termini di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facolta' di regolarizzazione dei periodi di assenza senza retribuzione.
6. I periodi di servizio militare prestato per richiamo alle armi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio sono riconosciuti, ai fini del diritto e della misura della pensione, a condizione che durante i periodi stessi risultino versati al Fondo i prescritti contributi a carico della azienda e del personale.
Art. 18 Responsabilita' solidale per il versamento dei contributi
1. In caso di fusione o cessazione di imprese, di aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'azienda, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.
Art. 19 Elenchi di contribuzione
1. Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende comunicano a ciascuno dei propri dipendenti per i quali, ai sensi del precedente articolo 4 e' obbligatoria l'iscrizione al Fondo, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente.
2. Entro il 30 giugno dello stesso anno le aziende inviano all'Istituto nazionale della previdenza sociale un elenco nominativo dei dipendenti iscritti al Fondo, indicando per ciascuno di essi le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonche', in complesso, le somme corrisposte ma non soggette a contributo.
Art. 20 Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla data stessa:
1) cognome e nome;
2) stato di famiglia;
3) data di assunzione in servizio e numero della posizione costituita nell'assicurazione generale obbligatoria;
4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potra' essere richiesta dall'Istituto stesso.
2. Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente punto 4) saranno indicate dalle aziende negli elenchi di contribuzione relativi agli anni solari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
3. Le aziende sono tenute a comunicare le notizie relative alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data in cui gli eventi si sono verificati.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164
Capo II. Le prestazioni
Art. 22 Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione
1. Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:
1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontariaal Fondo, qualunque sia l'eta';
2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di eta' ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione e' ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:
Eta Coefficienti 49.............................................. 0,9737 48.............................................. 0,9468 47.............................................. 0,9196 46.............................................. 0,8922 45.............................................. 0,8647 Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:
a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a causa di servizio.
Ove l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.
Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.
Art. 23 Periodi utili a pensione
1. Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi:
a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti articoli 14 e 17;
b) riconosciuti in applicazione dei successivi articoli 45 e 46;
c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo articolo 39.
Art. 24 Retribuzione pensionabile
1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione.
2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.
3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile e' data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.
4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
5. La misura della pensione non potra' superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.
6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianiita' aziendale:
a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;
b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;
c) superiore a 25 anni per il terzo limite.
7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.
8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, e' determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;
b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;
c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa e' effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo.6
Art. 25 Determinazione della misura della pensione
1. La misura della pensione e' pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
2. La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta.
3. Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione e' aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma.
4. La pensione annua e' dovuta in tredici quote mensili.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164.
Art. 26 Accertamento dell'invalidita'
1. L'accertamento della inabilita' di cui al punto a) del precedente articolo 22 e' eseguito dall'Istituto medico legale del Ministero della difesa aeronautica.
2. Detto Istituto ove l'accertamento stesso si concluda con un giudizio di inidoneita' al volo, ne da' comunicazione all'iscritto ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 15 giorni dalla data della decisione.
3. Entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l'iscritto ha facolta' di ricorrere alla Commissione sanitaria di appello presso il Ministero della difesa-Aeronautica. L'iscritto ha facolta' di farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia.
4. Il giudizio della Commissione e' definitivo.
5. L'accertamento dell'invalidita' di cui al punto b) del precedente articolo 22 e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. Avverso i provvedimenti dell'Istituto e' ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6 nei termini e con le modalita' di cui al successivo articolo 55.
Art. 27 Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo
1. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Societa' dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Societa' di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione e' sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione Durante il periodo di rioccupazione, la Societa' e' tenuta a versare i contributi di cui al precedente articolo 14.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164
Art. 29 Pensione al coniuge superstite ed ai figli
1. Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:
a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;
b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio.
2. La pensione spettante al coniuge superstite e' pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o piu' figli di cui al successivo articolo 32, la pensione e' pari a:
3. 80 per cento con il concorso di un figlio;
4. 100 per cento con il concorso di due o piu' figli.
5. Se superstite sia il marito, questi ha diritto alla pensione, se convivente a carico della moglie, a condizione che alla data della morte di essa, egli risulti permanentemente inabile al lavoro.
6. La pensione e' corrisposta per intero al coniuge superstite anche per la quota spettante ai figli, se si tratta di figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e se il coniuge superstite conviva con i figli stessi; se il coniuge superstite non conviva con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione e' divisa per capi, computandosi per due il coniuge superstite.
7. Se, invece, con il coniuge superstite ed i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto vi siano figli minori, naturali legittimati o riconosciuti o nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione e' corrisposta per i due terzi al coniuge superstite ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.
8. Nei casi in cui venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite dal presente articolo e con quelle di cui al successivo articolo 30.
Art. 30 Pensione per i figli e gli ascendenti
1. Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:
2. 60 per cento per un solo figlio;
3. 80 per cento per due figli;
4. 100 per cento per tre o piu' figli.
5. Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni purche':
1) siano a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della di lui morte;
2) non abbiano altri figli abili al lavoro che abbiano raggiunto la maggiore eta' al momento della morte dell'iscritto o del pensionato.
6. La misura della pensione e' pari, per ciascuno dei genitori, al 30 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto o che era corrisposta al pensionato.
7. Se la morte dell'iscritto e' conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto a pensione per i genitori non e' subordinato ad alcuna condizione di eta'.
Art. 31 Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione
1. La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:
a) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;5
b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni;
c) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni.
2. Si prescinde dai requisiti dell'eta' del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta' fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.
3. Perde altresi' il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze.
4. Ove si tratti della vedova, essa ha pero' diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualita' della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilita'.
Art. 32 Figli e persone equiparate
1. Agli effetti della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, si considerano figli minori i figli legittimi, legittimati e naturali nonche' gli equiparati ad essi, secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di eta' non superiore ai 21 anni od anche in eta' superiore, purche' inabili al lavoro.
2. Si considerano altresi' equiparati ai figli minori di anni 21 gli studenti universitari fino al conseguimento della laurea e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di eta'.
3. Le figlie sono considerate, ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, soltanto se nubili.
4. I nati da precedente matrimonio del coniuge dello iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di reversibilita' quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.
Art. 33 Decorrenza delle pensioni di invalidita', di anzianita' e per i superstiti
1. La pensione di anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' maturato il relativo diritto, purche' la domanda pervenga all'istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data in cui e' sorto il diritto stesso.
2. In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidita', secondo la procedura prevista dall'articolo 26 della presente legge, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda.
4. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, purche' la relativa domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.
5. In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Art. 34 Liquidazione in capitale
1. L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', ha la facolta' di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Il capitale liquidabile non puo' superare:
a) ne' la meta' del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge;
b) ne' la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.
3. La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo e' calcolata sulla quota residua di pensione diretta.
4. Per gli iscritti volontari di cui al successivo articolo 40, la liquidazione in capitale e' operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'articolo 40.