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Sez. L - , Ordinanza n. 10214 del 30/03/2022 (Rv. 664333 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Permesso di soggiorno rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018 - Domanda di rinnovo presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del predetto d.l. - Valutabilità ai sensi della disciplina previgente - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664333-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, i requisiti sostanziali per il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018, devono essere valutati sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del predetto d.l., in quanto il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile.

Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 8, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 4 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)