Sez. 2, Sentenza n. 2254 del 08/11/1968 Ud. (dep. 28/02/1969) Rv. 110464 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE DEL DANNO -CRITERIO SOGGETTIVO - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE DEL DANNO -CRITERIO SOGGETTIVO - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
Ai fini dell'aggravante di cui all'art.61 n.7 cod.pen., la Rilevanza del danno deve essere valutata sotto il profilo oggettivo, prescindendosi cioe dalla capacita economica del danneggiato, la quale rimane un elemento di valutazione sussidiario e puo essere preso in considerazione solo quando la valutazione intrinseca del danno non consenta per se stessa di stabilire con certezza che il danno cagionato sia di rilevante gravita. (Conf.106660, anno 1968 104834, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)