Sez. T, Ordinanza n. 28319 del 24/10/2025 (Rv. 676659-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore, nel domicilio dichiarato o eletto, è nulla e non inesistente, dovendosene disporre d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc, alla stregua del principio generale di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)