Sez. 3, Sentenza n. 19366 del 18/09/2007 (Rv. 599403 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Clausola di aumento del prezzo senza diritto di recesso di cui al n. 13 dell'art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ. - Elemento dell'incremento eccessivo del prezzo - Incidenza sulla causa del contratto o sull'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni - Esclusione - Natura - Presupposto di legittimazione dell'azione di recesso - Configurabilità - Accertamento del giudice sulla portata dell'eccessività del prezzo - Condizioni e limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
In tema di applicabilità della norma di cui all'art. 1469 bis, terzo comma, n. 13 cod. civ. nella formulazione anteriore al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 2006, l'incremento eccessivo e non giustificato del prezzo rispetto a quello iniziale - in quanto non suppone necessariamente che, nell'economia complessiva del rapporto, ne risulti per forza alterato l'aspetto funzionale dell'adeguatezza delle rispettive prestazioni - non incide sulla causa del contratto e non determina lo squilibrio tra le rispettive prestazioni, ma assume la diversa qualificazione di presupposto di legittimazione dell'azione di recesso, per cui gli aumenti del prezzo, autorizzati ad iniziativa unilaterale del professionista, possono essere praticati "ad libitum" sino alla soglia dell'eccesso, la quale, se non è stata definita in anticipo dalle parti, deve essere verificata dal giudice in sede di contestazione dell'efficacia della clausola. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio di diritto, ha cassato la sentenza di merito che - a fronte di una clausola di un contratto di somministrazione di carburante g.p.l. con la quale le parti, senza riconoscere al consumatore il diritto di recesso, avevano stabilito che il prezzo del carburante, già fissato in conformità alle norme previste dai provvedimenti legislativi in materia, poteva essere variato in qualsiasi momento a seguito di eventuali modifiche del prezzo nazionale e della misura degli oneri fiscali - aveva ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 1469 bis, terzo comma, n. 13 cod. civ. , indipendentemente dalla verifica di sussistenza dell'elemento dell'eccessività del nuovo prezzo reclamato e versato al professionista rispetto a quello originariamente pattuito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)