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Sez. L - , Ordinanza n. 29532 del 11/10/2022 (Rv. 665832 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Termine di prescrizione triennale - Pendenza del procedimento amministrativo - Sospensione - Fino alla conclusione del procedimento - Ripresa dalla prescrizione - Dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento o diniego.
Stato
decisa il 2022-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665832-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore; tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell'Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato.

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)