diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5791 del 11/06/1999 (Rv. 527326 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Clausola di stabilità relativa - Stipulazione - Cessazione "ante tempus" del rapporto di lavoro a seguito di risoluzione consensuale - Ammissibilità - Conseguenze - Indennità sostitutiva di preavviso - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527326-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO

Ove un rapporto di lavoro, assistito da clausola di stabilità relativa, cessi, "ante tempus", a seguito di risoluzione consensuale - che rimane pienamente ammissibile anche in presenza di siffatta clausola in quanto da essa scaturiscono diritti pur sempre disponibili - resta travolta la pattuizione di stabilità relativa e viene meno il diritto alla retribuzione garantita per il periodo convenuto; conseguentemente non sussiste, in tale ipotesi, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, la quale presuppone l'esercizio di un vero e proprio diritto di recesso unilaterale da parte del datore di lavoro ed ha la finalità di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)