Sez. 1, Sentenza n. 8000 del 27/04/2004 (Rv. 572349 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Illecita sottrazione internazionale di minore - Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 - Opposizione del minore al ritorno - Carattere vincolante ai fini delle determinazioni dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di illecita sottrazione internazionale del minore da parte di un genitore, a norma dell'art. 13, secondo comma, della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64), ai fini della pronuncia di rifiuto di ordine di ritorno del minore, l'autorità giudiziaria, pur considerando il minore sufficientemente maturo, non è vincolata dalla volontà del minore stesso che abbia espresso un parere contrario al ritorno, ma conserva al riguardo un potere discrezionale di valutazione, che esclude qualsiasi automatismo. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale per i minorenni che, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, aveva ordinato il ritorno del minore in Argentina, con ripristino della situazione di affidamento congiunto ad entrambi i genitori; e ciò, avendo i giudici di merito accertato che il bambino aveva espresso sì il desiderio di rimanere in Italia, dove il padre si era nel frattempo trasferito con la nuova consorte, ma che tale desiderio non si traduceva in una opposizione o rifiuto al ritorno in Argentina, rimanendo quindi a livello di un semplice orientamento; e avendo gli stessi giudice ritenuto, in questo quadro, non superabile l'illegittimità dell'azione di trattenimento posta in essere dal padre).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)