Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Testo in vigore al
Art. 13
1. La Corte puo' disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
Art. 14
1. La Corte puo' disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualita' e gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.
3. La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.
4. Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinera', tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potra' essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato.
Titolo II. Funzionamento della corte
Capo I. Norme generali di procedura
Art. 15
1. Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente puo' disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenita'.
Art. 16
1. I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.
2. La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.
3. Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto e' stabilito nel secondo comma dell'art. 49.
Art. 17
1. Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.
2. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
Art. 18
1. La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.
2. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.
3. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.
4. Le ordinanze sono succintamente motivate.
Art. 19
1. Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque puo' prenderne visione ed ottenerne copia.
Art. 20
1. Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti puo' essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
2. Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.
3. Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a cio' delegato, e' rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
Art. 21
1. Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.
Art. 22
1. Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
2. Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.
Capo II. Questioni di legittimita' costituzionale
Art. 23
1. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimita' costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.
2. L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
3. La questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.
4. L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.
5. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.
Art. 24
1. L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimita' costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
2. L'eccezione puo' essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
Art. 25
1. Il Presidente della Corte costituzionale, appena e' pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorita' giurisdizionale promuove il giudizio di legittimita' costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel "Bollettino Ufficiale" delle Regioni interessate.
2. Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.
3. Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.
Art. 26
1. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.
2. Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte puo' decidere in Camera di consiglio.
3. Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.
Art. 27
1. La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata.
Art. 28
1. Il controllo di legittimita' della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Art. 29
1. La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale e' dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita', vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorita' giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.
Art. 30
1. La sentenza che dichiara l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, e' trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia ed al Presidente della Giunta regionale affinche' si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
2. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresi', comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinche', ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.
3. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
4. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.8
Art. 31
1. La questione di legittimita' costituzionale di uno statuto regionale puo', a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.8
3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 32
1. La questione della legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza, di legge dello Stato puo' essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.
2. La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.
3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 33
1. La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione puo' essere, a norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.
2. La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.