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Sez. 3, Sentenza n. 5172 del 08/01/2015 Ud. (dep. 04/02/2015) Rv. 261884 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Opere in regime di subappalto - Piano operativo di sicurezza delle imprese subappaltatrici - Trasmissione al coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Obbligo - Violazione - Reato di cui agli art. 97 e 159 D.Lgs. n. 81 del 2008 - Configurabilità - Esclusione - Illecito amministrativo di cui agli artt. 101 e 159 D.Lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261884-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni, il legale rappresentante della società appaltatrice che omette di trasmettere al coordinatore per l'esecuzione dei lavori i piani operativi della sicurezza relativi alle imprese affidatarie delle opere in regime di subappalto, dopo averne verificato la congruenza rispetto al proprio, risponde dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 101 e 159, comma secondo, lett. d), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e non del reato previsto dagli artt. 97 e 159, comma secondo, lett. c), del citato D.Lgs., atteso che quest'ultimo sanziona la condotta di mancata verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese rispetto al proprio, anteriormente alla trasmissione degli stessi, mentre il primo presidia l'inadempimento dell'obbligo meramente esecutivo dell'invio dei documenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)