Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermita' o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 11 marzo 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di efficacia del regolamento
1. I procedimenti di riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati dal presente regolamento.
Art. 2 Semplificazione documentale
1. Le amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 1 adottano formulari e documenti identici ovvero provvedono a dichiarare equivalenti i diversi formulari e documenti da esse utilizzati.
Capo II. Disciplina dei procedimenti di riconoscimento di infermita' o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.
Art. 3 Iniziativa ad istanza di parte
1. L'impiegato civile che abbia contratto infermita' o subito lesioni, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o della lesione, presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica. Il dipendente puo' allegare alla domanda ogni documento che reputi utile.
2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per infermita' o lesione contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, richiede la concessione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all'infermita' o lesione.
3. L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a 10 anni per invalidita' derivanti da parkinsonismo.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di impiego.
5. La domanda di cui al comma 2 puo' essere proposta anche dagli eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso.
Art. 4 Iniziativa d'ufficio
1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbofiche e dette infermita' siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidita' o di altra menomazione dell'integrita' fisica.
Art. 5 Istruttoria
1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa con il servizio, nonche' tutte le altre circostanze relative all'infermita' o lesione e li trasmette entro trenta giorni all'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale.
2. L'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda o dall'apertura del procedimento d'ufficio, trasmette tutta la documentazione raccolta alla Commissione medico-ospedaliera, di seguito denominata Commissione, di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 6 Accertamenti sanitari
1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermita' o lesione contratta dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente e' assegnato.
2. La Commissione e' composta di due ufficiali medici e di un esperto esterno indicato dall'impiegato. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino particolari infermita' o lesioni, puo' essere chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo, un medico specialista.
3. La Commissione, ricevuta la domanda dell'interessato e la relazione predisposta dall'amministrazione, effettua entro trenta giorni una visita, al termine della quale redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale, oltre che le generalita' dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come cause della menomazione dell'integrita' fisica, devono risultare:
a) gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione di cui al comma 1;
b) elementi circa la tempestivita' dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e sulla data di stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso;
c) il voto consultivo espresso dal medico specialista.
4. Il verbale e' trasmesso all'amministrazione richiedente entro venticinque giorni dalla visita collegiale.
Art. 7 Provvedimento dell'amministrazione
1. L'amministrazione si pronucia entro trenta giorni dalla data di ricevimento del processo verbale di cui all'articolo precedente.
Art. 8 Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche, nonche' tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione della domanda.
2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nel giorno fissato dal presidente, sentito il relatore, valuta se l'infermita' o la lesione siano dipendenti da causa di servizio e se essi determinino una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge.
3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla determinazione formulata dall'ufficio del personale, ne sono specificati i motivi.
4. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti all'amministrazione competente.
5. Il parere non e' vincolante ai fini della decisione finale.
L'amministrazione e' tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene.
Art. 9 Termine finale
1. L'amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla data di ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento di ufficio.
2. L'amministrazione si pronuncia sulla concessione dell'equo indennizzo con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere adottato, in ogni caso, entro diciannove mesi dalla data di ricevimento della domanda.
3. A norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione del provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente generale ovvero al dirigente a tal fine delegato.
4. Del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 8 fanno parte altresi' dirigenti generali e dirigenti superiori medici della Polizia di Stato.
5. All'articolo 166, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole ufficiale medico, sono aggiunte le seguenti parole: o un funzionario medico della Polizia di Stato.
Art. 10 Disciplina dell'azione amministrativa
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni devono adeguare i regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformita' con il presente regolamento.
Art. 11 Abrogazione
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 68, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni di cui agli articoli da 35 a 38, 41, da 51 a 55 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Art. 12 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrera' in vigore il centoottantesimo giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 20 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 15