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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 11 del 1975

Decisione
decisa il 1975-01-09, depositata il 1975-01-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:11
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7599

  • Opere pubbliche
  • Bonificazioni
  • Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, art. 378, terzo comma
  • Facoltà del prefetto (ora dell'ingegnere capo del genio civile) di "promuovere l'azione penale"
  • Assunta violazione del principio di eguaglianza
  • Questione implicitamente già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici - sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 12 marzo 1973 del pretore di Bozzolo - implicitamente già ritenuta non fondata con sent. n. 154 del 1963.

Norme impugnate

  • art. 378, comma 3, legge 20 marzo 1965, n. 2248

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1973 dal pretore di Bozzolo nel procedimento penale a carico di Bottoli Aldo, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973. Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 12 marzo 1973, emessa nel corso del procedimento penale contro Aldo Bottoli, il pretore di Bozzolo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dubitando che la norma in esame - in quanto subordina alla valutazione discrezionale ed insindacabile del prefetto (ora ingegnere capo del Genio civile) l'opportunità di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria le trasgressioni alle leggi sulla polizia delle acque pubbliche - introduca una arbitraria ed ingiustificata "disparità di trattamento nei confronti di quei cittadini che violando le norme suddette, possono, ad arbitrio dell'organo amministrativo, venire incriminati per la commissione di un fatto reato oppure semplicemente incolpati di un illecito amministrativo"; che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata; che non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 154 del 1963, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 1865, n. 2248, all. F, sotto il profilo, allora prospettato, di violazione dell'art. 112 della Costituzione, ha implicitamente anche escluso - come rilevato nella motivazione della successiva sentenza n. 115 del 1967 - il contrasto della norma suddetta con l'art. 3 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze