Sez. 1 - , Ordinanza n. 18006 del 09/07/2018 (Rv. 649524 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dati personali - Finalità giornalistica - Assenza del consenso dell’interessato - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, nonché del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto d.lgs. n. 196 del 2003 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento del danno per lesione della riservatezza, il giornalista che aveva divulgato la conversazione ripresa con una telecamera nascosta all'insaputa dell'interlocutore, in violazione dell'art. 2 del codice deontologico dei giornalisti, che vieta artifici e pressioni indebite nell'attività di raccolta delle notizie).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)